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Sport, genere e diritti umani: la Svizzera deve garantire un processo equo

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Sport, genere e diritti umani: la Svizzera deve garantire un processo equo

Pubblicato: 09.07.2025 / Modificato: 27.08.2025
Il caso «Caster Semenya contro la Svizzera» solleva la questione se sia lecito imporre a un'atleta nata femmina di ridurre il proprio livello naturale di testosterone per poter partecipare a competizioni femminili. Il caso pone quindi questioni fondamentali sul rapporto tra genere e sport, in particolare sul trattamento di persone che presentano caratteristiche intersessuali. La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha inoltre esaminato questioni procedurali. Nel luglio 2025, la Grande Camera della Corte EDU ha anch’essa condannato la Svizzera, riscontrando una violazione del diritto di Caster Semenya a un processo equo (art. 6 CEDU).
In this picture Caster Semenya is portrayed. She is smiling and is wearing i a patterned shirt.

Il caso Caster Semenya in grandi linee

All’origine della procedura vi è un contenzioso tra Caster Semenya, mezzofondista sudafricana, e la federazione internazionale di atletica leggera World Athletics. La vicenda è stata sottoposta all'esame del Tribunale arbitrale dello sport (TAS/CAS), un tribunale arbitrale con sede a Losanna. Da qui il legame con la Svizzera.

Caster Semenya ha contestato presso questo tribunale, un regolamento che obbliga donne atletǝ con un livello naturalmente elevato di testosterone a ridurlo tramite un trattamento farmacologico. Questo regolamento è denominato «Eligibility Regulations for the Female Classification (Athletes with Differences of Sex Development)», o in breve «regolamento DSD».

Caster Semenya si è rifiutata di sottoporsi a tale trattamento. Di conseguenza, a partire dal 2019 le è stato vietato di partecipare a competizioni internazionali. L’atleta ha quindi portato il proprio caso davanti al Tribunale arbitrale dello sport, il quale si è pronunciato a favore della federazione World Athletics. In seguito, l’atleta ha presentato ricorso al Tribunale federale, ma anche davanti a quest’ultimo, Semenya ha ottenuto un esito negativo.

Semenya ha quindi sottoposto il caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU). Nel 2023, la Corte ha stabilito che la Svizzera aveva violato diversi diritti umani dell'atleta, in particolare il diritto a non subire discriminazioni in base al genere e il diritto a un ricorso effettivo. La Svizzera ha quindi deferito il caso alla Grande Camera della Corte. Nella sua decisione definitiva, quest’ultima ha riconosciuto che la Svizzera ha violato il diritto ad un processo equo.

Domande e risposte sul caso Caster Semenya

Chi è Caster Semenya?

Mokgadi Caster Semenya è una mezzofondista sudafricana. Ha vinto più volte il titolo mondiale (nel 2009, 2011, 2017) e quello olimpico (nel 2012, 2016).

Caster Semenya è nata con una variazione delle caratteristiche sessuali, detta anche «Difference in Sex Development» (DSD) o intersessualità. Tale variazione comporta un livello di testosterone naturalmente più elevato rispetto ad altrǝ atletǝ femminilǝ.

Perché Caster Semenya ha fatto ricorso alla giustizia?

Per partecipare alle competizioni internazionali, la federazione World Athletics impone alle donne con la caratteristica DSD un trattamento ormonale per ridurre il livello di testosterone. Questa politica è descritta nel regolamento DSD («Eligibility Regulations for the Female Classification (Athletes with Differences of Sex Development)») della federazione.

Nel 2018 Caster Semenya ha deciso di avviare un’azione legale contro questo obbligo e ha contestato di essere vittima di discriminazione.

Caster Semenya è una persona trans?

No. L’intersessualità e l’identità trans sono due realtà distinte. Caster Semenya è nata con caratteristiche sessuali femminili, è stata socializzata come bambina e si identifica come donna. La sua situazione è quindi fondamentalmente diversa da quella delle persone trans, le quali non si identificano con il genere assegnato alla nascita. Caster Semenya, invece, si è sempre identificata con il genere assegnatole alla nascita, ovvero quello femminile. Infatti, ci riferiamo a lei con pronomi femminili.

In un’intervista pubblicata da The Guardian nel 2023, ha dichiarato: «Sono africana, sono una donna, sono una donna diversa». Nella sua sentenza del 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato le differenze sostanziali tra la situazione di Semenya e quella di atletǝ trans (N. 196 e seguenti).

Caster Semenya è intersessuale?

Il caso Caster Semenya fa parte di un dibattito più ampio sulla partecipazione di persone intersessuali nelle competizioni sportive.

Le persone intersessuali – ovvero quelle che presentano una variazione congenita delle caratteristiche sessuali – nascono con tratti biologici che si discostano dalle definizioni mediche o sociali standard di femminile o maschile. L’intersessualità è quindi un termine ombrello che comprende tali variazioni. Non riguarda quindi la questione dell’identità di genere, ossia il genere con cui una persona si identifica.

Caster Semenya presenta una variazione ormonale specifica: la sua produzione di testosterone è più elevata rispetto a quella della maggior parte delle donne. La federazione World Athletics considera che il suo livello di testosterone sia troppo elevato per consentire una competizione equa con altrǝ competitorǝ femminilǝ. Questa decisione si basa sul regolamento DSD (vedi sopra).

Diverse organizzazioni per la tutela dei diritti umani hanno criticato il regolamento DSD. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato: «L’applicazione dei regolamenti di ammissibilità per la categoria femminile nega alle atlete con caratteristiche sessuali atipiche il diritto alla partecipazione paritaria nello sport e viola il principio di non discriminazione».

Il percorso giuridico di Caster Semenya

Riassunto del percorso giuridico di Caster Semenya

Nel 2019, nonostante alcune riserve espresse, il Tribunale arbitrale dello sport (TAS/CAS) ha dato ragione alla federazione internazionale di atletica leggera. Ha stabilito che la riduzione dei livelli di testosterone fosse necessaria per garantire l’equità nelle competizioni femminili.

Lo stesso anno, poco dopo essere stato adito, il Tribunale federale ha temporaneamente sospeso l’obbligo del trattamento ormonale, in attesa dell’esame della questione.

Nel 2020, il Tribunale federale ha infine respinto il ricorso, ritenendo che la decisione del TAS/CAS non violasse l’ordine pubblico svizzero. Non si è espresso direttamente sugli aspetti legati ai diritti umani.

Nel 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che Caster Semenya è stata vittima di discriminazione (articolo 14 CEDU), in combinazione con il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 CEDU) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 13 CEDU).

Nel 2025, anche la Grande Camera della Corte EDU ha condannato la Svizzera, ma per violazione del diritto a un processo equo (articolo 6 CEDU).

Qual è stata la decisione del Tribunale arbitrale dello sport nel caso Caster Semenya?

Caster Semenya ha portato la controversia davanti a un’istanza con sede in Svizzera: il Tribunale arbitrale dello sport (TAS/CAS) di Losanna. Nel 2019, il TAS/CAS ha riconosciuto che il regolamento DSD, a prima vista, rappresentava una forma di discriminazione basata sul genere e su «caratteristiche biologiche immutabili». Tuttavia, ha ritenuto che una regola che impone alle donne intersessuali una riduzione artificiale del testosterone fosse necessaria, appropriata e proporzionata per garantire l’equità nelle competizioni professionistiche femminili.

Il tribunale ha comunque espresso serie riserve. Ha segnalato gli effetti collaterali significativi del trattamento ormonale, le difficoltà per un’atleta intersessuale nel rispettare la regola anche in presenza di buona volontà, e la debolezza delle prove scientifiche a sostegno del regolamento DSD. L’impatto effettivo di un elevato livello di testosterone sulle prestazioni sportive è infatti oggetto di ampio dibattito.

Perché il caso Caster Semenya riguarda la Svizzera?

Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS/CAS) si trova a Losanna. Vi ha sede anche il Comitato olimpico internazionale, che ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione del TAS/CAS nel 1984. Il fatto che la Svizzera ospiti numerose organizzazioni e associazioni internazionali comporta inevitabilmente alcune sfide specifiche, anche in materia di diritti umani, che non riguardano altri Stati allo stesso modo.

Il TAS/CAS non è un tribunale pubblico, ma un’organizzazione privata. È un organismo indipendente che offre servizi di arbitrato e mediazione per la risoluzione delle controversie legate allo sport. È prassi che ǝ atletǝ si impegnino per iscritto a sottoporre qualsiasi controversia relativa alla loro partecipazione alle competizioni esclusivamente al TAS/CAS. Anche Caster Semenya ha dovuto accettare tale impegno, rinunciando così ad adire i tribunali del proprio Paese o altri organi giurisdizionali pubblici.

Perché è stato adito il Tribunale federale?

Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS/CAS) è soggetto a un controllo giudiziario limitato da parte del Tribunale federale svizzero. Ai sensi degli articoli 190 e 191 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le decisioni del TAS/CAS possono essere impugnate davanti al Tribunale federale solo in casi molto ristretti. In questo caso è stata esaminata unicamente la questione relativa all’«ordine pubblico».

Nel diritto internazionale privato, l’«ordine pubblico» rappresenta una sorta di clausola di salvaguardia. Essa consente di evitare l’applicazione di norme straniere quando risultano totalmente incompatibili con l’ordinamento giuridico e i valori fondamentali della Svizzera – sia nella motivazione, sia negli effetti.

Poiché aveva esaurito tutte le vie di ricorso disponibili in Svizzera, Caster Semenya ha potuto presentare denuncia contro la Svizzera alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU). L’oggetto del ricorso davanti alla Corte EDU era la decisione del Tribunale federale.

Cosa ha detto il Tribunale federale sui diritti umani di Caster Semenya?

A causa del mandato limitato che esercita nei confronti del Tribunale arbitrale dello sport (TAS/CAS), il Tribunale federale ha affrontato unicamente la questione se la decisione del TAS/CAS violasse l’ordine pubblico svizzero. Non ha affrontato direttamente la questione dei diritti umani di Caster Semenya.

Una procedura che riguarda anche i diritti umani

Quali diritti umani entrano in gioco nel caso Caster Semenya?

Un particolarità des caso risiede nel fatto che le due decisioni emesse della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) – quella della Camera nel 2023 e quella della Grande Camera – hanno messo in evidenza garanzie molto diverse previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Davanti alla Grande Camera, nel 2025, è stato il diritto a un processo equo (articolo 6 CEDU) a occupare il primo piano.

Il caso esaminato dalla Corte EDU nel 2023 riguarda tre diritti umani:

- il divieto di discriminazione (articolo 14 CEDU),

- il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 CEDU),

- il diritto a un ricorso effettivo (articolo 13 CEDU).

La Grande Camera non è entrata nel merito di questi motivi di ricorso. Vi è stato quindi un netto slittamento, davanti alla Grande Camera, dalle questioni di discriminazione a quelle relative all’equità procedurale.

La Grande Camera ha sottolineato il rilevante squilibrio di potere tra l’atleta individuale e la federazione internazionale dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport. Ha ritenuto che, a fronte di questo squilibrio, il Tribunale federale abbia interpretato in modo troppo restrittivo la propria competenza di controllo.

Cosa ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2023?

Nella sua decisione dell’11 luglio 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha constatato la violazione del divieto di discriminazione (articolo 14 CEDU), in combinazione con il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 CEDU) e con il diritto a un ricorso effettivo (articolo 13 CEDU). In particolare, ha rilevato che «la ricorrente non ha beneficiato in Svizzera di garanzie istituzionali e procedurali sufficienti per permettere un esame effettivo delle sue denunce» (N. 201).

Secondo la Corte EDU, con il suo esame estremamente limitato, il Tribunale federale non ha risposto in modo adeguato alle gravi preoccupazioni sollevate dal Tribunale arbitrale dello sport, contrariamente a quanto richiesto dal divieto di discriminazione sancito all’articolo 14 della CEDU.

In caso di discriminazione basata sul genere, gli Stati dispongono di un margine di apprezzamento molto ristretto. Solo motivazioni «particolarmente rilevanti» possono giustificare una disparità di trattamento fondata sul genere o sulle caratteristiche sessuali. Tale margine è ancor più ristretto nel caso in esame, poiché riguarda l’esercizio stesso della professione da parte di Caster Semenya.

Cosa ha deciso la Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2025?

Il 10 luglio 2025 anche la Grande Camera della Corte EDU ha condannato la Svizzera, ma per motivi differenti rispetto a quelli addotti dalla Camera della Corte EDU nel 2023. La Grande Camera ha riscontrato una violazione del diritto a un’equa procedura (articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo). La Grande Camera non è entrata nel merito del ricorso presentato da Caster Semenya, secondo cui sarebbe stata discriminata dalla Svizzera in base alle sue caratteristiche di genere. Ne è conseguita una rilevante deviazione del dibattito: da questioni di discriminazione si è passati a questioni di equità procedurale.

La Grande Camera ha evidenziato il forte squilibrio di potere tra l’atleta e la federazione internazionale dinanzi al tribunale arbitrale sportivo. Ha inoltre rilevato che il Tribunale federale, considerando questo squilibrio, ha interpretato in modo troppo restrittivo il proprio margine di riesame.

In concreto, ciò implica che il Tribunale federale dovrà, in futuro, integrare maggiormente i diritti umani nella propria interpretazione dell’ordine pubblico.

Perché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso di nuovo nel 2025?

È stata la Svizzera a chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) il riesame della sentenza di luglio 2023. In casi eccezionali come questo, la Corte dispone di un’istanza chiamata Grande Camera. La Grande Camera può essere adita per riesaminare una decisione già resa dalla Corte, in particolare quando un caso solleva questioni fondamentali di interpretazione della Convenzione. La Grande Camera ha accettato di riesaminare la causa – un procedimento non automatico.

La decisione pronunciata dalla Grande Camera il 10 luglio 2025 è definitiva. Non è possibile alcun ulteriore ricorso. Le sentenze della Corte EDU sono giuridicamente vincolanti e devono essere attuate. L’esecuzione delle decisioni è monitorata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Quali questioni solleva il caso Caster Semenya?

Il caso Caster Semenya è rilevante sotto almeno due aspetti.

Da un lato, contribuisce a chiarire il rapporto tra federazioni sportive autonome come World Athletics, tribunali arbitrali privati ​​come il TAS/CAS e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Pone la domanda di come i diritti umani siano tutelati nei confronti di organizzazioni private che influiscono interi ambiti della vita – come lo sport agonistico – ed esercitano quindi un'enorme influenza sulla vita di atletǝ.

Inoltre, la sentenza della Corte EDU gioca un ruolo centrale nel dibattito sull’inclusione delle persone intersessuali nelle competizioni sportive femminili. Mette in evidenza temi legati ai diritti umani nel contesto di genere e di sesso nello sport, e le discriminazioni che ne derivano. Il modo in cui tali questioni vengono trattate nell’ambito sportivo incide inevitabilmente – in positivo o in negativo – sulle percezioni dei ruoli di genere nella società nel suo complesso.

Il caso Caster Semenya è un esempio di discriminazione multipla nello sport agonistico?

Il caso di Caster Semenya rappresenta un esempio di discriminazione multidimensionale nello sport agonistico. Ciò significa che diverse dimensioni dell’identità di Caster Semenya – non solo il genere, inteso come variazione innata delle caratteristiche sessuali, ma anche l’origine – determinano la natura della discriminazione. Le organizzazioni sportive e i tribunali arbitrali giustificano la limitazione del livello naturale di testosterone con lo scopo di garantire competizioni eque. Tuttavia, è stato dimostrato che le donne* provenienti dal Sud globale sono particolarmente colpite da questi meccanismi di regolamentazione. Nonostante i criteri di accesso e le direttive sugli ormoni si rivolgano a persone con variazioni delle caratteristiche sessuali, esse provocano almeno una discriminazione indiretta basata non solo sul genere, ma anche sull’origine.1

Queste forme di discriminazione interconnesse devono essere rese visibili e riconosciute dai tribunali, per garantire a tutte le donne* un accesso equo allo sport, a prescindere dalla loro origine, appartenenza etnica o colore della pelle. Infatti, l’accesso allo sport è ulteriormente limitato quando si sommano altre forme di discriminazione, come il razzismo. Questo fenomeno non riguarda solo lo sport agonistico, ma anche quello amatoriale. Questo è quanto è emerso dal «report on the intersection of race and gender discrimination in sport» dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Gli Stati sono invitati a garantire l’accesso alla giustizia alle persone vittime di discriminazioni multiple e a rispettare i propri obblighi in materia di diritti umani, sia nello sport agonistico che in quello amatoriale.

  1. Vedi in particolare p. 8 di Amnesty International Reports, il quale si riferisce all’articolo seguente: Karkazis, Katrina and Rebecca M. Jordan-Young. "The Powers of Testosterone: Obscuring Race and Regional Bias in the Regulation of Women Athletes." Feminist Formations, vol. 30 no. 2, 2018, p. 1-39. Project MUSE, https://dx.doi.org/10.1353/ff.2018.0017. Vedi inoltre Third Party Intervention by the Human Rights Centre of Ghent University.

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